Premesso
- che il PRGattualmente vigente fuapprovato con Deliberadel C. R. n.162/33 del 6.7.1979 (Pubblicatasul BURA in data10.9.1979);
- che nel PRG sono stati previste aree destinate a Servizi,a Verde Pubblico,a Parcheggi e ad Attrezzature Generali per circa 1100 ettari;
- che tali vincoli,in quanto preordinatiall’esproprio,ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001 hanno unasostanziale duratadi cinqueanni ;
- Che inanni precedenti il DucaRiveraavevaottenuto dal Commissario TAR sulleareeadiacential Castello omologo un indice di Uf= 0.60 mq/mq;
- Che,successivamente, in tal senso eal fine di tutelare i propri interessialcuni proprietari (circa13) si sonoattivati prima,ai sensi dell’art. 44 dellaL.R. 11/99, per ottenere l’esercizio del “Potere sostitutivo” dellaProvinciae che poi gli stessi si sono rivoltial TAR per lanominadi un Commissarioad Acta;
- Che il TAR con Sentenzan. 37/2010 hanominato il Commissario per laRicostruzione Chiodi o suo delegato quale Commissarioad Actaper provvedereallaridefinizione di 13 delleareeavincolo decaduto;
- Che Chiodi haconseguentemente delegato/nominato per taleadempimento l’arch. Francesco D’Ascanio Dirigente del Servizio Pianificazione dellaRegione;
- Visto il perdurare di qualsiasi concreta iniziativa da parte dello stesso Comune tesa a sanare tale annosa inadempienza;
- Viste le Deliberazioni assunte in luglio e previa “trasparenza amministrativa”
ex art. 35 della L.R. 18/83, dal Commissario ad acta relative a 9 aree (…su 13….);
- Considerato che per le stesse il Commissario ha preteso la cessione del 50 % del lotto di proprietà consentendo un’edificabilità sulla restante pari ad un Uf=0,15/0,20;
- Ritenute sostanzialmente valide e praticabili le indicazioni date dal Commissario in quanto vanno a tamponare un pericoloso contenzioso senza stravolgere la sostanza delle vecchie previsioni del PRG;
- Considerato che tali riconoscimenti di edificabilità non saranno facilmente attivabili in quanto tali lotti sono per lo più interni ai “comparti di zone destinate a standards e quindi sprovvisti di opere di urbanizzazione e di accessibilità;
- Che gli stessi interventi ove realizzabili risulterebbero sicuramente episodici e disorganici con sicuro danno per una logica di piano;
- Considerato che intorno a tali ipotesi insediative debba perciò essere recuperata una più organica azione di piano;
- Che l’A. C. è perciò chiamata ad adottare un’organica variante di salvaguardia recuperando gran parte delle aree destinate a standards con particolare attenzione a quelle più interne al tessuto insediativo;
- Ricordato che le aree preordinate all’esproprio erano sicuramente abbondanti per circa 170 mq/ ab.
- Visto che rispetto al 1979 sono però triplicate le esigenze di parcheggio, aumentate le esigenze di verde attrezzato e che in particolare sono ormai obbligatorie aree aggiuntive per il Piano Emergenza comunale (per la sosta momentanea e per l’eventuale rifugio-ricovero);
- Considerato che tali nuove esigenze impongono rispetto allo standard di legge di 24 mq per abitante dettato dal DM 1444 del 1968, uno standard aggiuntivo di almeno altri 20 mq/ab;
- Visto e considerato che tutte le Determinazioni monocratiche Commissariali non contengono le preliminari valutazioni (geologiche-sismiche) come quelle di cui all’art. 13 della L né tantomeno le necessarieValutazioni tecnico-ambientali preventive , come quelle idrogeologiche o peggio come quelle paesaggistiche o ambientali della (come N.O., VAS , V di I , VIA);
- Evidenziato che la stessa L.R. 70/ 95 all’art. 49 introduce un’opportuna norma che “in caso di vincoli scaduti ammette esclusivamente :
- le ristrutturazioni edilizie degli edifici residenziali, o, gli interventi di cui all’art. 4 della L. 10/77”:
Considerato che in conseguenza di tali obiezioni procedurali , di merito e di praticabilità la vicenda abbisogni di un ‘organica e praticabile soluzione e che in tal senso si debba andare all’adozione immediata (entro 90 giorni) di una Variante di salvaguardia;
PROPONE:
1) di confermare tutte le previsioni per le zone di cui agli articoli 29,30, 31,32,33,34,35,36,37, 39, 40,43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente;
2) Di dare atto degli atti monocratici del Commissario regionale arch. Francesco D’Ascanio estendendone l’applicabilità;
3) Di estendere, perciò, tale normativa a tutte le aree ricomprese nelle previsioni di cui agli articoli sopracitati con un indice Uf =0.15 mq/mq da applicare sul solo 50 % delle aree di comparto;
4) Di stabilire che ove le proposte progettuali siano organiche e urbanisticamente vantaggiose per l’Amministrazione comunale l’indice Uf può essere elevato a 0.20 mq/mq;
5) Di demandare all’A. C. , nel caso di irrilevanza strategica e quantitativa delle previsioni, l’evetuale valutazione di riconvertire la cessione in un contributo economico ( ? );
Resta fermo che per tale Variante l’ A. C.
previa verifica di Trasparenza Amministrativa ai sensi dell’art. 35 della L.R. 18/83 e s. m. e i.,
è tenuta:
-a verificare la praticabilità di tutte le previsioni ai sensi dellex art 13 della L. 64/74 e con
la Carta della microzonazione sismica comunale;
-a verificare la praticabilità delle stesse con il Piano stralcio Alluvioni e frane;
-a predisporre un’apposita approfondita e interdisciplinare Valutazione di Impatto
Ambientale (o VAS ?);
Resta fermo che tutte le previsioni riproposte potranno trovare una più organica collocazione zonizzativa ,normativa e di indici in una Variante generale da predisporre entro 6 mesi dall’adozione della presente Variante.
| AREE BIANCHE | ||
| Ha | mq |
0,15 |
| 1.100,00 | 11.000.000,00 | 1.650.000,00 |
| 0,20 | ||
| 2.200.000,00 | ||
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